IVA AGEVOLATA Trento
IVA AGEVOLATA: L’IVA, o imposta sul valore aggiunto, è un tributo che si paga su ogni bene acquistato o su un servizio. L’IVA si calcola sull’imponibile (valore netto del bene o servizio) e si somma allo stesso. Il bene o servizio è formato da due valori, il netto, che è il valore reale da pagare a chi fornisce bene o servizio, e l’imposta, che è calcolata in percentuale e corrisposta allo stato.
IVA AGEVOLATA 4% PER LA PRIMA CASA
Per l’acquisto, la costruzione o l’ampliamento di una prima casa il proprietario ha diritto all’IVA agevolata del 4%
Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:
• se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva
− imposta di registro proporzionale nella misura del 2%
− imposta ipotecaria fissa di 50 euro
− imposta catastale fissa di 50 euro
• se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva
− Iva ridotta al 4%
− imposta di registro fissa di 200 euro
− imposta ipotecaria fissa di 200 euro
− imposta catastale fissa di 200 euro
I requisiti per avere le agevolazioni
Come si è già detto, le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” sono riconosciute in
presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede precisi requisiti.
In questo caso, oltre a tutte le informazioni da indicare nella dichiarazione sostitutiva di cui si è già detto nel
capitolo precedente, l’acquirente deve espressamente di essere in possesso dei requisiti “prima casa” (questa dichiarazione può essere resa anche con atto successivo che integra l’originario atto di
compravendita).
CATEGORIA CATASTALE
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, l’abitazione che si acquista deve
appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
• A/2 (abitazioni di tipo civile)
• A/3 (abitazioni di tipo economico)
• A/4 (abitazioni di tipo popolare)
• A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
• A/6 (abitazioni di tipo rurale)
• A/7 (abitazioni in villini)
• A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
IVA AGEVOLATA 10%
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto d’appalto (FORNITURA E POSA).
Si può applicare l’IVA agevolata 10% per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione:
Per “beni finiti” l’aliquota iva del 10% si può applicare direttamente sia al committente dei lavori che alla ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Per i prodotti “semi-lavorati” per avere diritto all’iva agevolata 10% bisogna che il soggetto che effettua i lavori al committente possa fornire e posare in opera i materiali;
Non si può applicare l’IVA agevolata 10%:
- ai materiali semilavorati forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori o acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali e di servizi, in caso di ditte subappaltatrici.
La guida potrebbe contenere imprecisioni ed è aggiornata al 2017. Per qualsiasi informazione e per approfondimenti rifarsi solo ed esclusivamente a quello che scrive l’agenzia delle entrate.
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